
La ricerca e raccolta dello spignolo o prugnolo è consentita a partire dal 15 Aprile di ogni anno.
La raccolta è consentita solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.
La raccolta è vietata nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto (ore 19.00) ad un'ora prima della levata del sole (ore 6.00).
Il limite quantitativo di raccolta giornaliera è di kg. 1.
È vietata la raccolta di esemplari di dimensioni inferiori a cm. 3 di diametro del cappello.
Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
È vietata la raccolta e l'asportazione od il trasferimento della cotica superficiale del terreno, (salvo per le opere di regimazione delle acque, per le pratiche colturali, per le manutenzioni delle strade, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico dei luoghi).
La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del C.F.d.S.
Sono inoltre incaricati della vigilanza, oltre ai nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, le Guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli
operatori di vigilanza ed ispezioni della U.S.L. aventi qualifica di
vigile sanitario, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia
dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate
volontarie.
Ogni violazione del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34.
Il presente regolamento ha vigenza dal 9 Maggio 1995
Il Presidente