L.R. 25 luglio 2001, n. 17 (1).
Norme per la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei e conservati.
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2001, n. 87.
Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.
Art. 2 Ambiti di raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei
nel territorio regionale è consentita
nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente
naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la
disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi,
purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo
le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle
scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi
pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che
essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei
spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i
rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni,
possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di
tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in
pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.
Art. 3 Esercizio della raccolta.
1. La raccolta dei funghi può essere
esercitata, dall'alba al tramonto, da persone
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno
di età, abilitate ai sensi dell'articolo
4 e munite dell'attestato di pagamento di
cui all'articolo 5.
2. È permessa la raccolta ai minori
di 14 anni purché accompagnati da
persona abilitata; i funghi raccolti dal
minore concorrono a formare il quantitativo
giornaliero personale di raccolta consentito
all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione
di cui al comma 1 coloro i quali:
a) siano in possesso dell'attestato di micologo
rilasciato ai sensi del decreto ministeriale
29 novembre 1996, n. 686;
b) siano in possesso del tesserino rilasciato
a norma dell'articolo 4 della L.R. 6 ottobre
1987, n. 34;
c) siano in possesso di autorizzazione o
titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni
ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto
1993, n. 352 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea che non siano in possesso di nessuno
dei titoli specificati alla lettera c) del
comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione
ad un ente competente della Regione Marche.
Art. 4 Abilitazione.
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi
epigei spontanei è documentata dal
possesso di un tesserino rilasciato dall'ente
competente nel cui territorio ricade il comune
di residenza dell'interessato, previa partecipazione
al corso di cui all'articolo 7.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.
3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1
sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino,
consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di
funghi, edito dalla Regione Marche.
Art. 5 Permesso di raccolta.
1. L'esercizio della raccolta è, subordinato
al pagamento dei seguenti importi, la cui
ricevuta di versamento a favore della Regione
Marche costituisce titolo di permesso valido
su tutto il territorio regionale:
a) lire 60.000 (Euro 30,98), per i permessi biennali;
b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;
c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;
d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;
e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da
quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è
subordinato al pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).
4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale,
d'intesa con l'UNCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi
all'andamento del costo della vita.
5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di
cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la raccolta limitata al territorio dell'ente.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente
all'esercizio del diritto ivi contemplato.
Art. 6 Autorizzazioni speciali.
1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
Art. 7 Corsi formativi.
1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni
micologiche e naturalistiche, di rilevanza
nazionale o regionale, e in collaborazione
con le Aziende sanitarie locali, organizzano
corsi di formazione di almeno 18 ore volti
all'acquisizione delle conoscenze relative
alle specie di funghi, in particolare quelli
velenosi e tossici di cui agli allegati A
e B alla presente legge, e alle principali
norme in materia di tutela della flora e
dell'ambiente naturale.
2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste
nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per
il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
Art. 8 Utilizzo delle risorse.
1. Gli introiti derivanti dal pagamento dei
permessi di raccolta vengono trasferiti su
un apposito capitolo del bilancio regionale
denominato "Fondo tariffario inerente
l'esercizio della raccolta dei funghi e annualmente
ripartiti nella misura del 70 per cento fra
le Comunità montane, sulla base di
indici individuati in sede UNCEM, d'intesa
con la Regione, del 20 per cento fra le Province,
sulla
base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le
finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per
promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati
micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche
e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi
di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni,
iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di
conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi
epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
3. Le risorse del fondo sono altresì utilizzate per sostenere le
iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle
categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge n.
352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei
funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di
formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente
legge.
4. Parte delle risorse del fondo possono essere inoltre destinate alla
realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento
ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla
valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e
sottobosco.
Art. 9 Disposizioni particolari per le zone montane.
1. Nei territori montani, sulle superfici
pubbliche assegnate, gli enti competenti
possono istituire per una superficie non
superiore al dieci per cento di quella disponibile:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti
quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i
quattro chilogrammi per persona.
2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata
all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata
dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei
soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 3, della legge n. 352/1993. I predetti soggetti debbono
predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il
mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando
tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione
dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero
delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di
accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il
pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui
all'articolo 5.
Art. 10 Limiti, modalità di raccolta e divieti.
1. La quantità massima della raccolta
giornaliera per persona è fissata
in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari
unici o esemplari concrescenti non separabili
che superino tale peso; è aumentata
a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati
alla commercializzazione ai sensi dell'articolo
11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. È vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo
chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di
misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare
intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura
determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di
raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è
vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
Art. 11 Commercializzazione.
1. La vendita dei funghi epigei spontanei
freschi e conservati di cui all'allegato
C è soggetta ad autorizzazione comunale
ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio
1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto
controllo da parte dell'Azienda sanitaria
locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi
spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono
essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio
dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al
superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta
da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti
della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno
dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologici delle Aziende
sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è
finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e
identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di
trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il D.P.R. n. 376/1995 e la normativa statale in materia.
Art. 12 Controllo sanitario.
1. Presso ogni Azienda sanitaria locale,
all'interno del dipartimento di prevenzione,
è istituito l'Ispettorato micologico
con funzioni di informazione ai cittadini,
identificazione e controllo dei funghi allo
scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.
L'ispettorato micologico collabora altresì
con le strutture sanitarie per l'individuazione
di specie fungine in caso di intossicazione
da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del
tariffario, di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, per
gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti
attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli
alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
l'importo dovuto per
l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.
Art. 13 Vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29.
Art. 14 Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato,
coloro che nella raccolta non osservino le
norme della presente legge sono soggetti,
oltre alla confisca dei funghi raccolti,
alla sanzione amministrativa, graduata sulla
base della gravità della infrazione
effettuata, compresa, per i raccoglitori
a scopo amatoriale, fra il limite minimo
di lire 150.000 e il limite massimo di lire
500.000. Per coloro che esercitano la raccolta
ai fini della commercializzazione e trasformazione,
la sanzione è elevata rispettivamente
a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo
i principi della L.R. 10 agosto 1998, n.
33.
La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare
gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei
mesi a tre anni.
2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.
Art. 15 Modificazioni alla L.R. n. 34/1987.
1. (2).
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi".
(2) Sostituisce il titolo della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34.
Art. 16 Norme transitorie.
1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei
funghi dagli enti competenti ai sensi della
L.R. n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge, da altri
enti operanti in ambito regionale, consegnano
il proprio tesserino all'ente competente
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge per ottenere il rilascio
del tesserino di cui all'articolo 4.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si
applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia
previste dalla legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 17 Abrogazioni.
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987 sono abrogati.
Allegati alla Legge e Moduli per le domandeDisposizioni generali per la raccolta funghi:
- PER ESERCITARE LA RACCOLTA DEI FUNGHI occorre
versare la "Tassa Regionale" sul Conto Corrente Postale n.29787066, intestato a "Regione Marche, Permesso di raccolta dei
funghi epigei spontanei" a seconda della scelta dell'utente residente
nella Regione Marche di:
- Lire 60.000 (30.98 Euro) quota biennale;
- Lire 30.000 (15.49 Euro) quota annuale;
- Lire 20.000 (10.32 Euro) quota semestrale
e Lire 10.000 (5.16 Euro) giornaliero.
Gli utenti residenti fuori Regione Lire 100.000
(51.65) quota annuale.
N.B. - Nello spazio destinato alla causale
del bollettino di versamento, dovrà
essere indicato il periodo di validità
del permesso. La data di decorrenza della validità
temporale ai fini della raccolta decorrerà
dal giorno successivo a quello del versamento.