
Art. 1 - Finalità e principi
1. Il presente regolamento, nelle more dell’approvazione
del regolamento del Parco di cui all’art.
16 della L.R. Marche 28 aprile 1994, n. 15,
regola la ricerca e la raccolta dei funghi
all’interno del Parco Naturale Regionale
del Sasso Simone e Simoncello compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente
naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. Le persone che esercitano la raccolta
dei funghi epigei spontanei, sono tenute
a rispettare le norme poste a salvaguardia
dell’ambiente naturale e degli ecosistemi
vegetali e degli stessi luoghi.
Art. 2 - Raccolta dei funghi
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei
all’interno del territorio del Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello può
essere esercitata, dall’alba al tramonto,
dalle persone che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età, abilitate ai sensi della
Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n.
17, in possesso del tesserino o permesso
rilasciato dall’Ente Parco.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei,
e libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
3. I proprietari dei boschi o dei terreni
o coloro che ne hanno la disponibilità,
possono riservarsi il diritto di raccolta
su tali fondi, purché manifestino
tale volontà con l’apposizione di
tabelle, secondo le modalità fissate
dalla Legge Regionale Marche 25 luglio 2001,
n. 17. I privati non possono apporre tabelle
negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli
argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi,
degli scolatoi pubblici di proprietà
demaniale, anche se confinanti con i terreni
che essi conducono.
4. La raccolta e altresì riservata
ai proprietari dei giardini e dei terreni
di pertinenza degli immobili a uso abitativo,
adiacenti agli immobili medesimi.
Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta
1.La raccolta dei funghi epigei, nel territorio
del Parco, e consentita nel rispetto della
normativa vigente e del presente regolamento,
ai soggetti maggiori di anni 14, muniti di
apposito tesserino o permesso rilasciato
dall’Ente Parco, secondo le seguenti modalità:
A) residenti all’interno dei confini del
Parco e proprietari di case e terreni compresi
all’interno dell’attuale perimetro del Parco;
tesserino gratuito;
B) residenti nei sei Comuni del Parco (Carpegna,
Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto,
Pietrarubbia); tesserino valevole per l’anno solare € 5,00
C) residenti dei Comuni delle Comunità
Montane del Montefeltro e della Alta Valmarecchia:
permesso giornaliero al costo di € 2,50tesserino valevole per l’anno solare € 12,00
D) altri:
permesso giornaliero al costo di € 5,00
permesso valevole per sette giornate di €
25,00
tesserino valevole per l’anno solare di €
40,00
2. Eventuali variazioni alle tariffe di cui
al comma precedente vengono stabilite dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, con
propria deliberazione, previa acquisizione
del parere favorevole delle Comunità
Montane del Montefeltro e dell’Alta Valmarecchia.
3. Il tesserino gratuito e quello valevole
per l’anno solare vengono rilasciati dagli
Uffici dell’Ente Parco, dai Centri Visite
e delle strutture indicate dall’Ente Parco
stesso.
4. Il tesserino valevole per l’anno solare
viene rilasciato immediatamente ai soggetti
che, muniti di valido documento di riconoscimento,
presentino apposita richiesta corredata dall’attestazione
dell’avvenuto pagamento sul c/c postale 10996619
intestato all’Ente Parco. Il permesso annuale
ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre
dell’anno in cui viene rilasciato.
5. Il tesserino valevole per l’anno solare
può anche essere richiesto via posta,
allegando alla domanda indirizzata all’Ente
Parco, copia di un documento di riconoscimento,
allegando altresì l’attestazione dell’avvenuto
versamento sul c/c postale 10996619 intestato
all’Ente Parco, della somma dovuta a norma
dell’art. 3, comma 1, del presente regolamento.
6. Coloro i quali siano già in possesso
del tesserino rilasciato dall’Ente Parco
devono provvedere solamente al rinnovo annuale
versando sul c/c postale 10996619, intestato
all’Ente Parco, la somma dovuta a norma dell’art.
3, comma 1, del presente regolamento.
7. Il tesserino gratuito viene rilasciato
previa presentazione di valido documento
di riconoscimento dal quale risulti la residenza
all’interno dell’attuale perimetro del parco,
o previa dichiarazione, ai sensi della vigente
normativa, da parte del richiedente di possedere
case o terreni compresi all’interno dell’attuale
perimetro dei parco. Il permesso ha validità.
fino alla sussistenza dei requisiti richiesti
dall’art. 3 ) comma 1, lettera a) del presente
regolamento.
8. Il permesso giornaliero ed il permesso
valevole per sette giornate sono la ricevuta
del versamento della somma dovuta a norma
dell’art, 3, comma 1, dei presente regolamento,
sul. c/c postale 10996619 intestato all’Ente
Parco, annotando nello spazio della causale
il giorno o i giorni in cui si effettua la
ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei.
L’annotazione deve essere eseguita prima
dell’inizio della ricerca e della raccolta
pena la mancata validità del permesso
stesso e la conseguente sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 6, comma 2, del presente
Regolamento.
9. Il rilascio dell’autorizzazione e individuale
e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.
10. Ai minori di 14 anni e consentita la
raccolta purché accompagnati da persona
abilitata a norma dalla Legge Regionale Marche
25 luglio 2001, n. 17 e munita del tesserino
o permesso dell’Ente Parco. I funghi raccolti
dal minore concorrono a formare il quantitativo
giornaliero personale di raccolta consentito.
11. Il tesserino che autorizza la ricerca
e la raccolta dei funghi epigei all’interno
del Parco è valido solo se accompagnato
da un documento di riconoscimento e dall’attestazione
dell’avvenuto pagamento dell’importo se dovuto.
12. Il permesso giornaliero o valevole per
sette giornate che autorizza la ricerca e
la raccolta dei funghi epigei all’interno
del Parco e valido solo se accompagnato da
un documento di riconoscimento.
Art 4 – Modalità di raccolta
1. Nella raccolta dei funghi è vietato
l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi
che possono danneggiare lo strato umifero
del terreno, il micelio fungino o l’apparato
radicale della vegetazione.
2. I carpofori vanno raccolti con torsione
ed in modo da conservare intatte tutte le
caratteristiche morfologiche che consentano
la sicura determinazione della specie e vanno
puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
3. E’ vietata la distruzione volontaria dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti
e trasportati in contenitori rigidi ed aerati,
idonei a consentire la diffusione delle spore.
E’ vietato in ogni caso l’utilizzo di contenitori
di plastica.
5. E’ vietata la raccolta e l’asportazione,
anche a fini di commercio, della cotica superficiale
del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione
delle acque, per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade e dei passaggi
e per le pratiche colturali, e fermo restando
comunque l’obbligo dell’integrale ripristino
anche naturalistico dello strato dei luoghi.
6. Ogni persona può raccogliere giornalmente
una quantità massima di tre chilogrammi
di funghi, fatta eccezione per esemplari
unici o esemplari concrescenti non separabili
che superino tale peso. Detto limite viene
elevato a quattro chilogrammi per i soggetti
autorizzati alla commercializzazione ai sensi
dell’articolo 11 della Legge Regionale Marche
25 luglio 2001, n. 17. Il limite quantitativo
di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
7. E’ vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso.
8. La raccolta del Tricholoma georgii o Calocybe gambosa detti volgarmente Spignolo o Prugnolo, è
consentita ad esemplari con diametro del
cappello superiore a cm. 4, fatta eccezione
per esemplari concrescenti non separabili
qualora alcuni dei quali siano inferiori
a tale misura, solo nelle giornate di Mercoledì,
Sabato e Domenica.
9. L’Ente Parco, previa acquisizione del
parere favorevole delle Comunità Montane
del Montefeltro e dell’Alta Valmarechia,
può abilitare i soggetti autorizzati
alla commercializzazione ai sensi dell’articolo
11 della Legge Regionale Marche 25 luglio
2001, n. 17, alla raccolta del Tricholoma georgii e Calocybe Gambosa, detti volgarrnente Spignolo o Prugnolo,
nei giorni di lunedì, martedì,
giovedì e venerdì.
Art. 5 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione del presente
regolamento è affidata, secondo le
norme vigenti e le rispettive competenze,
agli agenti dipendenti dell’Ente Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello, ai soggetti
di cui all’articolo 11 del d.p.r. 376/1995
nonché alle guardie volontarie di
vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 luglio
1992, n, 29.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti
di vigilanza, devono possedere i requisiti
di cui all’art. 138 del Regio Decreto 18
giugno 193l, n. 773 ed essere riconosciute
dal prefetto competente per territorio.
3. La documentazione comprovante il possesso
dei requisiti necessari per procedere alla
ricerca ed alla raccolta dei funghi deve
essere esibita, qualora richiesta, al personale
addetto alla vigilanza.
Art. 6 - Violazioni e sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato
da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto
dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33, le
persone che nella raccolta dei funghi non
osservino le norme contenute nel presente
regolamento, sono soggette oltre alla confisca
dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, per
ciascuna infrazione commessa.
2. Coloro i quali esercitino la ricerca e
la raccolta all’interno del Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello senza il tesserino
o il permesso, o violino le norme contenute
nell’articolo 3 del presente Regolamento,
sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di danaro da Euro
40,00 a Euro 240,00.
3. Coloro i quali esercitino la ricerca e
la raccolta all’interno del Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello in violazine
dall’articolo 4 (Modalità di Raccolta)
del presente Regolamento sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro da Euro 50,00 a Euro
300,00.
4. Per coloro che esercitano la raccolta
ai fini della commercializzazione ai sensi
dell’articolo 11 della Legge Regionale Marche
25 luglio 2001, n. 17 la sanzione di cui
al comma precedente e raddoppiata.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente
articolo sono introitati dall’Ente Parco
Naturale del Sasso Simone e Simcello.
Art. 7 - Rimando alla normativa
1. Per quanto non espressamente previsto
valgono le norme concernenti la disciplina
per la raccolta dei funghi epigei, la Legge
6 dicembre 1991, n. 394, la L.R, 25 luglio
2001, n. 17, la L.R. 28 aprile 1994, n.15,
la legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché
la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33.
Il presente regolamento è stato approvato
dal Consiglio Direttivo nella seduta del
15.03.2002 n. 27.
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio il
19.03.2002
E’ stato esaminato dal Comitato di Controllo
nella seduta del 28 marzo 2002 n. 162/2002
E’ stato ripubblicato il 08 aprile 2002.