PARCO REGIONALE NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (PS) Disposizioni per la raccolta dei funghi

Art. 1 - Finalità e principi
1. Il presente regolamento, nelle more dell’approvazione del regolamento del Parco di cui all’art. 16 della L.R. Marche 28 aprile 1994, n. 15, regola la ricerca e la raccolta dei funghi all’interno del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. Le persone che esercitano la raccolta dei funghi epigei spontanei, sono tenute a rispettare le norme poste a salvaguardia dell’ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali e degli stessi luoghi.

Art. 2 - Raccolta dei funghi
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei all’interno del territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello può essere esercitata, dall’alba al tramonto, dalle persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, in possesso del tesserino o permesso rilasciato dall’Ente Parco.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei, e libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
3. I proprietari dei boschi o dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità, possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l’apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. La raccolta e altresì riservata ai proprietari dei giardini e dei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo, adiacenti agli immobili medesimi.

Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta
1.La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, e consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, ai soggetti maggiori di anni 14, muniti di apposito tesserino o permesso rilasciato dall’Ente Parco, secondo le seguenti modalità:
A) residenti all’interno dei confini del Parco e proprietari di case e terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del Parco; tesserino gratuito;
B) residenti nei sei Comuni del Parco (Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia); tesserino valevole per l’anno solare € 5,00
C) residenti dei Comuni delle Comunità Montane del Montefeltro e della Alta Valmarecchia: permesso giornaliero al costo di € 2,50tesserino valevole per l’anno solare € 12,00
D) altri:
permesso giornaliero al costo di € 5,00
permesso valevole per sette giornate di € 25,00
tesserino valevole per l’anno solare di € 40,00
2. Eventuali variazioni alle tariffe di cui al comma precedente vengono stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere favorevole delle Comunità Montane del Montefeltro e dell’Alta Valmarecchia.
3. Il tesserino gratuito e quello valevole per l’anno solare vengono rilasciati dagli Uffici dell’Ente Parco, dai Centri Visite e delle strutture indicate dall’Ente Parco stesso.
4. Il tesserino valevole per l’anno solare viene rilasciato immediatamente ai soggetti che, muniti di valido documento di riconoscimento, presentino apposita richiesta corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento sul c/c postale 10996619 intestato all’Ente Parco. Il permesso annuale ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui viene rilasciato.
5. Il tesserino valevole per l’anno solare può anche essere richiesto via posta, allegando alla domanda indirizzata all’Ente Parco, copia di un documento di riconoscimento, allegando altresì l’attestazione dell’avvenuto versamento sul c/c postale 10996619 intestato all’Ente Parco, della somma dovuta a norma dell’art. 3, comma 1, del presente regolamento.
6. Coloro i quali siano già in possesso del tesserino rilasciato dall’Ente Parco devono provvedere solamente al rinnovo annuale versando sul c/c postale 10996619, intestato all’Ente Parco, la somma dovuta a norma dell’art. 3, comma 1, del presente regolamento.
7. Il tesserino gratuito viene rilasciato previa presentazione di valido documento di riconoscimento dal quale risulti la residenza all’interno dell’attuale perimetro del parco, o previa dichiarazione, ai sensi della vigente normativa, da parte del richiedente di possedere case o terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro dei parco. Il permesso ha validità. fino alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 ) comma 1, lettera a) del presente regolamento.
8. Il permesso giornaliero ed il permesso valevole per sette giornate sono la ricevuta del versamento della somma dovuta a norma dell’art, 3, comma 1, dei presente regolamento, sul. c/c postale 10996619 intestato all’Ente Parco, annotando nello spazio della causale il giorno o i giorni in cui si effettua la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei. L’annotazione deve essere eseguita prima dell’inizio della ricerca e della raccolta pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.
9. Il rilascio dell’autorizzazione e individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.
10. Ai minori di 14 anni e consentita la raccolta purché accompagnati da persona abilitata a norma dalla Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17 e munita del tesserino o permesso dell’Ente Parco. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
11. Il tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo se dovuto.
12. Il permesso giornaliero o valevole per sette giornate che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco e valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento.

Art 4 – Modalità di raccolta
1. Nella raccolta dei funghi è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
2. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
3. E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi ed aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’utilizzo di contenitori di plastica.
5. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello strato dei luoghi.
6. Ogni persona può raccogliere giornalmente una quantità massima di tre chilogrammi di funghi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso. Detto limite viene elevato a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
7. E’ vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso.
8. La raccolta del Tricholoma georgii o Calocybe gambosa detti volgarmente Spignolo o Prugnolo, è consentita ad esemplari con diametro del cappello superiore a cm. 4, fatta eccezione per esemplari concrescenti non separabili qualora alcuni dei quali siano inferiori a tale misura, solo nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica.
9. L’Ente Parco, previa acquisizione del parere favorevole delle Comunità Montane del Montefeltro e dell’Alta Valmarechia, può abilitare i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, alla raccolta del Tricholoma georgii e Calocybe Gambosa, detti volgarrnente Spignolo o Prugnolo, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Art. 5 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti dipendenti dell’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, ai soggetti di cui all’articolo 11 del d.p.r. 376/1995 nonché alle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 luglio 1992, n, 29.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all’art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 193l, n. 773 ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
3. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per procedere alla ricerca ed alla raccolta dei funghi deve essere esibita, qualora richiesta, al personale addetto alla vigilanza.

Art. 6 - Violazioni e sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33, le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per ciascuna infrazione commessa.
2. Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello senza il tesserino o il permesso, o violino le norme contenute nell’articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da Euro 40,00 a Euro 240,00.
3. Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello in violazine dall’articolo 4 (Modalità di Raccolta) del presente Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.
4. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17 la sanzione di cui al comma precedente e raddoppiata.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simcello.

Art. 7 - Rimando alla normativa
1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme concernenti la disciplina per la raccolta dei funghi epigei, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la L.R, 25 luglio 2001, n. 17, la L.R. 28 aprile 1994, n.15, la legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15.03.2002 n. 27.

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio il 19.03.2002

E’ stato esaminato dal Comitato di Controllo nella seduta del 28 marzo 2002 n. 162/2002

E’ stato ripubblicato il 08 aprile 2002.