STATUTO
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TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ Art. 1) - COSTITUZIONE 1 - L’Associazione Micologica Naturalistica Monti Sibillini di Macerata, fondata in Macerata il 21 novembre 1996 costituisce un’Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale nello spirito della legge n°383 del 7 dicembre 2000, nonché della legge regionale n°9 del 28 aprile 2004. 2 - Essa aderisce all’Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) nel cui ambito assume la denominazione di " Gruppo Micologico Naturalistico Monti Sibillini" di Macerata. 3 - La sede legale del Gruppo è in Macerata, via Zorli 78 e la sua durata è indefinita. Art. 2) - FINALITÀ. 1 - Il Gruppo persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, i seguenti scopi: a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi; b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo; c) promuovere la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica; d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia; e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe; f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia; g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole. h) promuovere lo studio della botanica, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo. Tali finalità saranno perseguite tramite l’organizzazione di incontri periodici, la dotazione di una specifica biblioteca e di quanto necessario allo studio, convegni, mostre, conferenze, corsi e lezioni da tenersi sia per i Soci che per altri, sia in sede che altrove, comprese le scuole, anche in collaborazione con altri gruppi analoghi. 2 - L’Associazione può, previa approvazione dell’Assemblea, aderire ad associazioni o comitati che perseguano le stesse finalità.
TITOLO II I SOCI Art. 3) - ISCRIZIONI. 1 - L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti, senza distinzione di razza, sesso, ceto sociale, credo religioso e appartenenza politica. Essa può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto. 2 - I Soci saranno ammessi previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e dovranno essere in regola con i pagamenti delle quote sociali deliberate dall’Assemblea, nonché osservare lo Statuto e le norme del regolamento. Art. 4) - I SOCI. 1 - La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all’anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio. 2 - Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro il 31 marzo e il Socio verrà dichiarato decaduto se in ritardo con il pagamento oltre il successivo 31 maggio o se il suo comportamento risultasse in contrasto con i fini dell’Associazione o di impedimento al normale svolgersi della vita sociale. 3- I soci si distinguono in: Ordinari, che versano la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci; Sostenitori, che versano una quota annuale maggiorata stabilita dall’Assemblea dei Soci; Onorari, che vengono iscritti gratuitamente in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Giovanili, per soci sino a 25 anni, che versano una quota ridotta stabilita dall’ Assemblea dei Soci. 4 - I familiari dei Soci potranno partecipare, senza versare la quota associativa, a tutte le attività dell’Associazione ma senza diritto di voto alle Assemblee. Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI. Tutti i Soci, indipendentemente dalla tipologia, hanno uguali diritti e uguali doveri. 1 - Il Socio ha diritto: a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate; b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia"; c) purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant’altro di competenza dell’Assemblea; d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo e dell’A.M.B. 2 - Il Socio ha il dovere: a) di versare regolarmente la quota associativa annuale; b) di osservare lo Statuto del Gruppo e dell’A.M.B., nonché le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa. Art. 6) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ. 1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo e dei suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. Art. 7) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. 1 - La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni; b) se in ritardo con il pagamento oltre il successivo 31 maggio o se il suo comportamento risultasse in contrasto con i fini dell’ Associazione o di impedimento al normale svolgersi della vita sociale; c) per radiazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi. 2 - Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri A.M.B. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3 - In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
TITOLO III ORGANI DEL GRUPPO Art. 8) - ORGANI SOCIALI 1. Sono Organi sociali del Gruppo: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; Art. 9) - ASSEMBLEA DEI SOCI. 1- Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci. 2 - L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 3 - Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea. 4 - L'Assemblea dei Soci: a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo; b) elegge i propri Delegati all’Assemblea nazionale A.M.B.; c) approva annualmente le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo; d) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.; e) delibera sulle modifiche al presente Statuto; f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo. 5 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. 6 - Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta, limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante. 7 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione è effettuata con avviso scritto - contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione – spedito con posta ordinaria a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 8 - In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci. Art. 10) - Il PRESIDENTE. 1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. 2 - Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo. 3 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.
Art. 11) - Il CONSIGLIO DIRETTIVO. 1 – Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da sette membri. 2 - Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 4 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno con comunicazione del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. 5 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque membri. Esso delibera a maggioranza di voti e, nel caso di parità, è vincolante il voto del Presidente. 6 - Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. 7 - In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone le relazioni, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari degli eventuali libri sociali e contabili, dovranno essere resi consultabili da parte dei soci per almeno 15 gg. antecedenti l’Assemblea; b) provvede alla straordinaria amministrazione; c) predispone la lista dei candidati Consiglieri sulla base delle candidature giunte per iscritto al presidente almeno 7 gg. prima della data delle elezioni; d) convoca l'Assemblea dei Soci; e) nomina e revoca: - i responsabili dei Comitati di Studio; - il responsabile delle mostre; - i responsabili dei soggiorni e delle escursioni di studio; f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale, previo parere dei componenti dei Comitati di Studio. g) conferisce temporaneamente incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso. 8 - In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito. 9 - In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente dimissionario provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale. 10 - I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto. 11 - Il Segretario: a) compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali; b) in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. 12 – Il Tesoriere: a) attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. b) provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari. c) predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
Art. 13) - I COMITATI DI STUDIO. 1 - I Comitati di Studio assolvono a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica. 2 - Essi assumono la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE Art. 14) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 1 - A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 7, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti: a) censura; b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno. 2 - Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo. 3 - Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri A.M.B . entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.Art. 15) - ANNO SOCIALE. L'anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre. Art. 16) - GRATUITA’ DELLE CARICHE. 1 - Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. 2 - E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.
Art. 17) - PATRIMONIO DEL GRUPPO. 1 - Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva. 2 - Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e in particolare gli immobili devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali. 3 - Il Gruppo ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18) - NORME ELETTORALI. 1 - Il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sonoelencati i Soci candidatisi. Le candidature devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. 2 - Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere. 3 - A parità di voti prevarrà il criterio della anzianità associativa. 4 - Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva, secondo le norme di convocazione della stessa. 5 - Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative, maggiorenni e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea elettiva. 6 - La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio. Art. 19) - MODIFICHE DELLO STATUTO. 1 - Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei votanti. 2 - Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega. 3 - Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Art. 20) - REGOLAMENTO. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Art. 21) - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO. 1- Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori. 2 - In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa. 3- L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta della legge. 4. E’ esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci. 5. In tale Assemblea non è ammessa la votazione per delega. Art. 22) – Rapporti con la sede nazionale. Ai fini del coordinamento dell’attività dell’A.M.B., il Gruppo invia alla Segreteria nazionale, entro la data stabilita, le quote associative, nonché il programma annuale delle attività e la composizione aggiornata degli organi sociali ed eventualmente, se richiesto, il consuntivo dell’attività svolta. Art. 23) - NORME FINALI. 1 - Il presente Statuto modifica il precedente, approvato a Macerata il 21 novembre 1996 ed entra immediatamente in vigore. 2. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell’A.M.B., di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità. 3 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni, nonché alle normative vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale. Macerata 13 luglio 2009
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